LA LEGGE N 170, 8 OTTOBRE 2010 e Linee Guida DDI

LA LEGGE N 170, 8 OTTOBRE 2010 e LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

I disturbi specifici dell’apprendimento sono normati dalla Legge 8 ottobre 2010, N.170 Gazzetta Ufficiale n.244 del 18 ottobre 2010.


ARTICOLO 1 – detta la definizione

“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”

D > Disturbo = Deficit

S > Specifico = interessa un dominio di abilità (compromissione significativa e persistente della funzione) lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale (QI >85)

A > Apprendimento = competenze strumentali degli apprendimenti scolastici: Lettura scrittura calcolo

Classificate: (Art 1 Legge 170/2010)

  • Dislessia (processo di decodifica = lettura)
  • Discalculia (incapacità di eseguire calcoli matematici, di attivare i meccanismi di quantificazione calcolo a mente)
  • Disortografia (processi di codifica da fonemi in grafemi)
  • Disgrafia (prassia esecuzione motoria atto scrittura)

ARTICOLO 2 – identifica le Finalità

La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all’istruzione;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

ARTICOLO 5 – indica le misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono: a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.